
CONTATTI
Ufficio orientamento e tirocini
Via Orabona, 4 c/o Campus Universitario, ingresso Cappella Universitaria, 1° piano, stanza n° 7
E-mail: tirocinistudenti@poliba.it
Ricevimento telefonico: (dal Martedì al Giovedì ore 9:00 - 13:00)
Nicola Linsalata - Luciana Cicerone
AVVISI ANNUNCI DI TIROCINIO CURRICULARE PER STUDENTI
COS'È UN TIROCINIO CURRICULARE PER STUDENTI
Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa che uno studente svolge presso una struttura convenzionata con il Politecnico di Bari (ente o azienda) per conoscere direttamente il mondo del lavoro. Il tirocinio può essere obbligatorio o facoltativo, secondo quanto determinato dal singolo corso di studio, e deve essere svolto nell'anno di corso previsto nel piano didattico. Al tirocinio previsto nel piano di studi è riconosciuto un numero di crediti formativi universitari (CFU).
Il tirocinio ha lo scopo "di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro" (art. 1 D.M. 142/98). Dal punto di vista dello studente può avere più finalità: quella orientativa, che mira prevalentemente a far conoscere la realtà del mondo del lavoro tramite contatto diretto; quella formativa, che permette di approfondire, verificare ed ampliare l'apprendimento ricevuto dal corso di laurea. Per l'Università è un'occasione per verificare la congruenza tra i percorsi formativi dei corsi di laurea e gli sbocchi potenziali cui gli studenti aspirano.
Dal punto di vista dell'azienda, il tirocinio costituisce una vantaggiosa opportunità di scambio con giovani portatori di conoscenze scientifiche aggiornate e costituisce altresì un'opportunità di formare "giovani talenti" da inserire eventualmente in forma stabile nel proprio organico.
Il tirocinio non rappresenta un rapporto di lavoro. Deve essere il risultato dell'incontro fra l'interesse manifestato dallo studente per la disciplina nell'ambito della quale intende svolgere il tirocinio, la disponibilità del Docente Tutor ad individuare e progettare l'attività formativa da svolgere, la possibilità di svolgere tale attività in una azienda. Il rapporto tra Politecnico di Bari ed "azienda" si formalizza attraverso una convenzione alla quale dovrà essere allegato un Progetto Formativo.
Attivare un tirocinio curriculare
Per attivare un tirocinio curriculare è necessario che la struttura che ospita lo studente abbia una convenzione attiva con il Politecnico di Bari.
L’elenco dei soggetti ospitanti convenzionati con il Politecnico di Bari è consultabile al seguente link: ELENCO delle CONVENZIONI attive.
Qualora, invece, nell’elenco non fosse presente un soggetto ospitante di interesse dello studente:
- è indispensabile effettuare la procedura di accreditamento attraverso il link: CLICCA QUI (indicazioni operative)
- è necessario far pervenire all’Ufficio Orientamento e Tirocini, a mezzo e-mail (tirocinistudenti@poliba.it), la lettera di trasmissione corredata dalla CONVENZIONE di tirocinio sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ospitante. Possibilmente, il file della convenzione dovrà riportare la denominazione dell'ente/azienda ospitante. Dal 1° Gennaio 2023, ogni sottoscrizione di convenzione per lo svolgimento di esperienze di tirocinio dovrà essere regolarizzata con il pagamento dell'imposta di bollo di €16,00;
- la convenzione dovrà essere necessariamente accompagnata da una LETTERA DI TRASMISSIONE;
- la Convenzione viene sottoscritta dal Rettore del Politecnico di Bari entro 7 gg. dalla data di ricezione da parte dell’Ufficio preposto e, a sottoscrizione avvenuta, la Convenzione è attiva;
- a sottoscrizione avvenuta, si può quindi procedere con la compilazione del Progetto Formativo.
Il PROGETTO FORMATIVO va compilato in ogni sua parte e fatto pervenire presso l’Ufficio Orientamento e Tirocini, a mezzo e-mail, almeno 7 gg. prima dell’avvio del tirocinio. Il tirocinio potrà avere inizio solo in seguito alla comunicazione formale ai soggetti interessati.
(Gli studenti iscritti a corsi di studio del DICATECh dovranno presentare il Progetto Formativo alla Segreteria Didattica del Dipartimento con le modalità indicate nella pagina web dedicata del Dipartimento di afferenza).
La copertura assicurativa dello studente tirocinante è garantita dall’INAIL per eventuali infortuni sul lavoro (art. 4 DPR n. 1124/1965 – Gestione per conto dello Stato - DM 10.10.85) e dalla UNIPOL SAI Assicurazioni spa per la Responsabilità civile.
ATTENZIONE
Fino al perdurare dell’emergenza COVID-19, il progetto formativo dovrà essere accompagnato da una specifica DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO OSPITANTE in merito all’adozione di adeguati protocolli di sicurezza anticontagio.
Durata, interruzione e proroga del tirocinio
I tirocini hanno durata massima:
- non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari (art. 7 del D.M.142/1998);
- non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap (art. 7 del D.M.142/1998).
E' prevista una durata minima di ogni tirocinio finalizzato al conseguimento di crediti formativi (CFU) (tale durata viene fissata dai Regolamenti di ciascun Corso di Laurea).
L'eventuale interruzione è ammessa solo per gravi motivi; viene formulata dal soggetto ospitante e deve essere motivata.
E'possibile chiedere la proroga del tirocinio. La richiesta (motivata) va fatta pervenire, a mezzo e-mail, almeno 10 giorni prima della data di fine tirocinio originariamente prevista nel progetto formativo stesso. Il Referente dell'Ufficio si incaricherà di valutare la congruenza della richiesta con le normative e i regolamenti vigenti e procederà con la formalizzazione della proroga.
Conclusione, qeustionari di gradimento e verbalizzazione del tirocinio
Al termine del tirocinio lo studente è tenuto a consegnare al proprio Tutor Didattico una relazione sull'attività svolta corredato anche da registro delle presenze, vistati dal Tutor del soggetto ospitante; quest’ultimo provvederà anche all’attestazione di regolare svolgimento del tirocinio.
Sarà quindi possibile procede alla verbalizzazione del tirocinio secondo le modalità concordate con il Tutor Didattico ovvero con la Segreteria Didattica del Dipartimento di riferimento.
Per i laureandi è necessario che la chiusura del tirocinio avvenga almeno 10 gg. prima della seduta di laurea al fine di consentire la registrazione del tirocinio.
Al fine di migliorare l’esperienza formativa, è necessario compilare i questionari di gradimento riportati di seguito:
- QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA DI TIROCINIO (PER STUDENTE)
- QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DEL TIROCINANTE OSPITANTE (PER SOGGETTO OSPITANTE)
Attivare un tirocinio curriculare interno
La procedura di attivazione e la verbalizzazione, con relativa documentazione, dei tirocini curriculari interni compete alle Segreterie Didattiche di Dipartimento (nota prot. n. 40956 del 06/11/2024).
Formazione e sicurezza nei luoghi di lavoro
Come disposto dall’art. 13 del Regolamento vigente, è onere del soggetto ospitante formare il tirocinante sui rischi connessi allo svolgimento dell’attività di tirocinio nelle proprie strutture, secondo le previsioni del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. Le strutture del Politecnico qualora siano sedi di tirocinio, sono tenute a garantire specifica formazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Normativa di riferimento
Circolare 24 del 12 settembre 2011- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138
Legge 24 giugno 1997, n. 196 ''Norme in materia di promozione dell'occupazione''
Regolamento Generale per tirocini curriculari di Ateneo
Detta "Legge Treu" o "Pacchetto Treu", prevede tipologie e regole per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
I tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 dove dal punto a) al punto i) vengono disposti i principi e i caratteri generali.
Decreto Interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 ''Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 Legge 196/97 sui tirocini formativi e di orientamento''
Il Decreto n. 142/98 definisce le modalità di attuazione dell'art. 18 della Legge 196/97, introducendo importanti innovazioni in materia di stage e tirocini formativi. In particolare, ne stabilisce le finalità, le modalità di attivazione, le garanzie assicurative e la durata.
Tirocini post lauream
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella Legge Regionale Puglia5 agosto 2013 n. 23, si distinguono:
- tirocini formativi e di orientamento, finalizzati a favorire la transizione scuola - lavoro attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro da parte di soggetti che abbiano conseguito da non più di dodici mesi il titolo di studio;
- tirocini estivi di orientamento, finalizzati alla formazione e rivolti a soggetti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’Università;
- tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro di inoccupati e il reinserimento di disoccupati, anche in mobilità, nonché di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione.
Il tirocinio costituisce un'importante occasione per un primo inserimento nel mondo produttivo e offre l’opportunità di svolgere un periodo di formazione on the job, non comporta in nessun modo la costituzione di un rapporto di lavoro.
La durata del tirocinio è definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi individuati nel progetto. In ogni caso, la loro durata non può essere superiore a sei mesi, prorogabili per non più di trenta giorni. La partecipazione al percorso formativo non può comportare per il tirocinante un impegno superiore alle trenta ore settimanali, collocate nella fascia diurna.
Nel caso di tirocinio estivo, la durata massima del percorso formativo non può essere superiore a tre mesi, ricompresi tra la fine dell’anno accademico in corso e l’inizio di quello successivo.
Per l’attività espletata nel corso del tirocinio, il tirocinante ha diritto a una indennità forfettaria di partecipazione non inferiore all’importo mensile di euro 450, al lordo delle ritenute di Legge.
L’Ufficio Placement attiva, altresì, tirocini post lauream (c.d. extracurriculare) anche con le altre Regioni italiane nel rispetto della normativa vigente
Per poter attivare un tirocinio post lauream (c.d. extracurriculare), in Regione Puglia è necessario seguire i semplici step elencati di seguito:
1. Selezione del tirocinante
Il candidato è individuato sulla base di procedure selettive stabilite dal soggetto ospitante.
NB: Ai sensi dell’art. 3 co. 5 della Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 23, il soggetto ospitante è tenuto a rispettare le proporzioni elencate di seguito:
N. dipendenti a tempo indeterminato |
N. massimo di stagisti possibili |
Da 0 a 5 |
Uno |
Da 6 a 19 |
Due |
Da 20 in poi |
10% del numero dei dipendenti subordinati |
Sono esclusi dal computo dei limiti numerici i tirocinanti che versino in una condizione di disabilità |
2. Stipula della Convenzione e Redazione del Progetto Formativo
I tirocini sono attivati nell’ambito di una convenzione (Regione Puglia) fra Politecnico di Bari (soggetto promotore) e Azienda (soggetto ospitante). Per stipulare la Convenzione, la cui validità è pari ad un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, è necessario apporre sul documento una marca da bollo da 16 euro (a carico dell'azienda).
La Convenzione redatta in duplice copia, timbrata e firmata in forma olografa dal Rappresentante Legale dovrà essere consegnata/trasmessa in originale all’Ufficio Placement unitamente al progetto formativo (Regione Puglia). Tale documento compilato in tutte le sue parti ad eccezione del periodo di tirocinio, redatto sempre in duplice copia, dovrà essere sottoscritto altresì dal tirocinante e dai tutores designati per le attività didattico ‐ organizzative e di affiancamento.
3. Inizio del tirocinio
La data di inizio del tirocinio sarà concordato con l’Azienda ospitante e successivamente comunicato al tirocinante al quale verranno inviati, per posta elettronica, il registro di presenza e la scheda di attestazione delle competenze.
4. Ipotesi di sospensione, proroga e interruzione anticipata del tirocinio
Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio per maternità ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, ovvero in caso di malattia o infortunio, che si protraggano per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. Durante il periodo di sospensione, il tirocinante non ha diritto alla indennità di partecipazione.
La durata originariamente stabilita del percorso formativo può essere prorogata per non oltre trenta giorni, pertanto il soggetto ospitante, che intenda prorogare il tirocinio, deve darne comunicazione scritta al soggetto promotore almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di durata originariamente previsto, indicando le ragioni della richiesta. Il soggetto promotore, verificata preventivamente la necessità o l’opportunità di proroga in relazione al conseguimento delle finalità formative, accoglie la relativa richiesta, ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, nonché agli organi competenti.
Il tirocinio può essere interrotto prima della sua naturale scadenza nelle seguenti ipotesi:
‐ perdita dei requisiti prescritti dall’art. 3, co. 4, L.R. n. 23/2013;
‐ motivata comunicazione scritta da parte del tirocinante, inviata al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante;
‐ violazione, da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore ovvero del tirocinante, degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale;
‐ sopravvenienza di cause ostative al raggiungimento degli obiettivi formativi.
5. Conclusione e attestazione delle competenze
Al termine del percorso formativo in Azienda il tirocinante deve consegnare all'Ufficio Placement il registro delle presenze e attestazione dei risultati regolarmente compilato e firmato dal tutor aziendale.
Normativa di riferimento
- D.M. 25 marzo 1998, n. 142 - Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento
- LEGGE REGIONALE 5 agosto 2013, n. 23 “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”
- REGOLAMENTO REGIONALE 10 marzo 2014, n. 3 - Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro.
Art. 19 del Regolamento Regionale 10 marzo 2014 n.3: report analitico sul numero dei tirocini extracurriculari attivati